Con l’espressione revenge porn si intende oggi, comunemente, la condivisione attraverso internet di immagini di natura sessuale per finalità di vendetta. Si tratta di una dinamica purtroppo sempre più diffusa, legata il più delle volte all’insoddisfazione provata dalla persona che viene lasciata al termine di una relazione di coppia. L’aumento dell’utilizzo di questo tipo di immagini a scopo di vendetta, tuttavia, ha indotto i media a identificare autonomamente questo fenomeno e portato il legislatore a introdurre una nuova specifica fattispecie penale. Non volete correre il rischio che le vostre foto e i vostri video intimi vengano utilizzati contro di voi? Non fatele. E se vi va di farle, non inviatele a nessuno. Foto: Shutterstock Lic. - Articolo pubblicato anche in Occhi Magazine Leggi gli ultimi articoli: 📝 Cyberstalking: come tutelarsi dalla persecuzione online 📝 Phishing: a pesca delle nostre password 📝 Cyberbullismo: quando lo scherzo diventa reato Se ti piace questo articolo, seguimi anche nei miei canali social 🙂 👉🏻 Facebook 👉🏻 Youtube 👉🏻 Instagram 👉🏻 LinkedIn
Le immagini o i video che vengono condivisi sono tendenzialmente quelli che le stesse coppie avevano volontariamente prodotto durante la relazione, a volte per gioco, altre volte per inviarsele tramite messaggio in momenti di lontananza.
Fino a qualche anno fa l’etichetta sotto cui veniva rubricato il fenomeno era il termine più generico sexting, che indica lo scambio di contenuti a sfondo sessuale attraverso i messaggi.
Oggi il revenge porn è punito, in Italia, dall’art. 612 ter del codice penale aggravato dai motivi abietti o futili (la vendetta, art. 61 n. 1 c.p.).
Tale fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”.
Alla stessa pena soggiace “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
La chiave della tutela penale, pertanto, sta nell’assenza del consenso: non conta se avevate fatto volontariamente quegli scatti fotografici o quei video, conta se avevate prestato o meno il consenso alla loro diffusione.
L’assenza di consenso è fondamentale, perchè, sulla scia della normativa in tema di tutela dei dati personali, permette al soggetto ritratto di decidere come e quando possano essere trattati i propri dati, tra cui foto e video, e impedire ad altri di trattarli in modi non autorizzati.
Il nuovo art. 612 ter del Codice Penale serve proprio a questo: ad aiutarvi a tutelarvi nel caso in cui qualcuno condivida momenti della vostra intimità senza la vostra autorizzazione.
Va tuttavia ricordato un aspetto di non poco conto: gli strumenti giuridici di tutela sono quasi tutti di tipo postumo, risarcitorio o punitivo, il che significa che intervengono solo dopo che il fatto si è compiuto.
L’unico strumento in grado di impedire che si verifichi il fatto, invece, è il vostro libero arbitrio, la vostra capacità di scelta.
Se, tuttavia, avete commesso entrambi questi errori, sappiate che l’ordinamento vi tutela e, con una tempestiva denuncia, chi vi ha danneggiato verrà punito.