SCREENSHOT: UNO STRUMENTO FANTASTICO E COMPLETAMENTE GRATUITO

Termine inglese derivante da “screen” (schermo) e “shot” (scatto fotografico), lo screenshot è una semplice fotografia dello schermo di un dispositivo elettronico ottenibile attraverso una combinazione di tasti che varia in base allo strumento utilizzato. Si tratta di uno strumento gratuito, presente di default in tutti i pc, smartphone e tablet, che viene utilizzato tantissimo da ragazzi e adulti di tutte le fasce di età, sia in ambito professionale che personale.
Nonostante la sua semplicità, infatti, permette di rispondere alle esigenze più disparate: creare appunti da una presentazione online o promemoria da una pagina web, documentare una vittoria in un videogioco, “cristallizzare” un contenuto altrimenti modificabile, cancellabile o non scaricabile, salvare un’immagine da un video, documentare un torto o un reato subìto o, più in generale, “fotografare” qualsiasi cosa appaia sullo schermo, anche solo temporaneamente. Tramite uno screenshot, d’altro canto, possono essere “catturati” anche i nostri contenuti, le nostre conversazioni, le nostre condivisioni più importanti o riservate, il che ne fa un’incredibile arma a doppio taglio.

I due dubbi più diffusi in relazione all’utilizzo degli screenshot riguardano la loro liceità e l’efficacia probatoria in un eventuale processo.

Anzitutto: è lecito fare uno screenshot? Salvo che si tratti di materiale protetto dal diritto d’autore, gli screenshot sono sempre leciti se conservati a fini strettamente personali mentre sono soggetti a numerosi limiti in caso di successivo utilizzo. Sono illeciti, ad esempio, la condivisione o l’invio di immagini contenenti dati personali di terzi, di conversazioni private o di contenuti diffamatori.

Quanto all’utilizzabilità in sede processuale, una significativa giurisprudenza penale, valorizzando la portata dell’art. 234 c.p.p., consente di produrre in giudizio, tramite screenshot, i messaggi e le chat di WhatsApp (Cass. pen. Sez. V, n. 17552/2021), la pagina di un social network (Cass. pen. Sez. V, n. 12062/2021) e gli sms (Cass. pen. Sez. III, n. 8332/2019). Da evidenziarsi, in proposito, il fatto che l’utilizzabilità di uno screenshot non è subordinata ad alcuna certificazione che ne attesti l’attendibilità (Cass. Pen. n. 8736/2018). Quanto al processo civile, è possibile fare leva sull’art. 2712 c.c., equiparando lo screenshot a una riproduzione fotografica (o al più meccanica) che forma “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”, salvo che la controparte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Resta, però, sullo sfondo, il problema di poter attribuire una data certa. In questo caso abbiamo tre alternative: la perizia giurata di un consulente informatico, la sottoscrizione di un notaio oppure allegare lo screenshot a una denuncia/querela.

Lo screenshot, in definitiva, rappresenta sì uno strumento comodo e molto utile, sia a livello personale che professionale, ma dobbiamo sempre ricordarci che permette di cristallizzare e duplicare qualsiasi contenuto che possa essere visualizzato in un pc, un tablet o uno smartphone, anche quando il contenuto è nostro o utilizzabile contro di noi.


Foto: Shutterstock Lic. - Articolo pubblicato anche in Occhi Magazine


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